CONCETTI DI PATRIMONIO CULTURALE La SICILIA, cui appartiene una parte significativa, o forse assai rilevante del patrimonio culturale italiano, si riconosce nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Nell’ambito regionale, però, l’applicazione del predetto Codice, necessita di qualche chiarimento alla luce di norme regionali. Il concetto di patrimonio culturale, termine introdotto all’articolo 1 del Codice che ingloba tanto i Beni Culturali, quanto i beni Paesaggistici, entrambi soggetti ad azione di tutela e di valorizzazione, seppure nel codice posti su piani diversi, debbono operare necessariamente insieme: entrambe le funzioni concorrono infatti a preservare la memoria della comunità nazionale e del territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. - Tutelare il patrimonio culturale significa creare le condizioni per la pubblica fruizione specie in Sicilia dove la forza dell’autonomia regionale provvede sia alla tutela che alla valorizzazione. - Dal punto di vista oggettivo è stata estesa la tutela a nuove categorie di possibili Beni Culturali: - Le cose mobili di interesse particolarmente importante per la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura. - Le cose mobili e immobili di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche collettive o religiose. - e pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. - I siti minerari di interesse storico o etnoantropologico. - Le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, abbiano carattere di rarità e pregio. - Carte geografiche, spartiti musicali, foto ecc. - Le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico o etnoantropologico. - Le architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico, quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale. Tutelare significa anche porre dei divieti che naturalmente riguardano quegli interventi che possono causare il danneggiamento o la distruzione dei beni, il loro utilizzo secondo modalità che mettano in pericolo la loro conservazione ovvero che siano incompatibili con il loro carattere storico e/o artistico. E’ inoltre vietato lo smembramento degli archivi. L’articolo 30 stabilisce per la prima volta, l’obbligo di conservare il patrimonio culturale da parte di tutti i soggetti cui appartengono i beni che lo compongono con possibilità di sostegno finanziario pubblico. |